Ordinanza
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Art. 2 Pubblicazione
1 Le indicazioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Esse sono disponibili in forma elettronica3. 2 L’IFP può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e i servizi cantonali competenti. 33 Vedi www.bafu.admin.ch/ifp-gis |