Ordinanza
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Art. 8 Considerazione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni tengono conto dell’IFP nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio (LPT). Nei loro piani direttori i Cantoni possono stabilire lo sviluppo territoriale delle zone incluse nei singoli oggetti dell’IFP. 2 Provvedono affinché l’IFP venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT. 4 RS 700 |