Ordinanza del DFI
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Art. 5 Preparazione della carcassa
1 Chiunque macelli animali deve presentare, per il controllo delle carni, le carcasse e le parti di carcassa soggette al controllo secondo l’allegato 5. 2 Gli organi devono essere presentati con i rispettivi linfonodi, se questi sono soggetti al controllo. 3 Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale11 può, caso per caso, autorizzare deroghe al modo di presentazione. 11 Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 3 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |