Ordinanza del DFI
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Art. 6 Controllo
1 Il veterinario ufficiale controlla la carcassa e le parti di carcassa conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato 6. 2 Se necessario, il veterinario ufficiale estende il controllo segnatamente:
2bis Per i suini domestici è possibile rinunciare al prelievo di un campione per le analisi di laboratorio al fine di verificare la presenza di Trichinella, se sono soddisfatte le condizioni per l’idoneità al consumo o per il trattamento di congelazione secondo lʼallegato 7 numero 1.3.2.12 3 Nella misura in cui la presente ordinanza non prescrive il procedimento, occorre applicare metodi di controllo scientificamente riconosciuti e sperimentati, in particolare quelli stabiliti a livello internazionale. 4 Durante il controllo vanno adottate le necessarie precauzioni per prevenire le contaminazioni. 5 Qualora diversi veterinari ufficiali partecipino al controllo della carcassa e delle parti di un animale, tutti i risultati che differiscono dallo stato normale devono essere comunicati alla persona che prende la decisione finale. 6 Per le specialità gastronomiche il veterinario ufficiale può, di caso in caso, autorizzare deroghe alle procedure di controllo.13 12 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637). 13 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4811). |