Ordinanza del DFI
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Art. 9 Tempo richiesto per il controllo delle carni
1 I macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina17 con un impianto di trasporto delle carcasse devono regolarne la velocità in modo che per ogni carcassa e per le rispettive parti vi siano a disposizione almeno i seguenti intervalli di tempo per il controllo delle carni:
2 Gli intervalli di tempo di cui al capoverso 1 si applicano al controllo di carcasse e di parti che non ha dato luogo a contestazioni sostanziali ed è stato eseguito in condizioni favorevoli sia dal profilo tecnico-aziendale che da quello del personale. 17 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 20171637). |