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Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)
del 23 novembre 2005 (Stato 8 dicembre 2020)
Art. 25Cisterne per il latte
Se il latte è immagazzinato in una cisterna chiusa, essa va collocata in un luogo pulito, protetto dagli agenti atmosferici e dai cattivi odori, il cui pavimento liscio e stabile abbia una pendenza sufficiente per consentire il deflusso dell’acqua. Tutte le aperture della cisterna devono poter essere chiuse.