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Art. 11 Igiene del personale
1 Le persone addette alla mungitura o al trattamento del latte devono curare con grande attenzione la pulizia personale. Nell’area di mungitura devono essere disponibili installazioni idonee che consentano alle persone di lavarsi regolarmente mani e braccia. 2 Esse devono indossare abiti puliti e adeguati. 3 Le persone affette dalla forma acuta di una malattia trasmissibile attraverso le derrate alimentari o che espellono agenti patogeni in grado di contaminare le derrate alimentari non possono né mungere né trattare il latte. Esse devono dichiarare al produttore eventuali sintomi di una malattia accertati da un medico. Il produttore è tenuto ad informare il proprio personale del carattere obbligatorio di tale dichiarazione. |