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Art. 23 Locali, recipienti e attrezzature per il latte
1 I locali in cui il latte è immagazzinato, trattato o raffreddato devono essere situati e costruiti in modo da evitare per quanto possibile rischi di contaminazione del latte. 2 Anche i recipienti e le attrezzature per il latte devono essere concepiti in modo da evitare per quanto possibile una contaminazione del latte. 3 I recipienti e le attrezzature per il latte possono essere utilizzati soltanto per la mungitura, il trattamento, il raffreddamento, l’immagazzinamento, il trasporto e il ritiro del latte, ma non per l’immagazzinamento di siero o di latte magro. |