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Ordinanza del DDPS concernente l’Istituto di medicina aeronautica (OIMA)
del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 6Ricerca e consulenza
1 L’IMA tratta sul piano sia scientifico che pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche.
2 Collabora al miglioramento della sicurezza di volo, alla prevenzione degli incidenti aeronautici e in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari.
3 È competente per le questioni medico-tecniche inerenti all’equipaggiamento di protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell’esercito.
4 Intrattiene contatti specialistici con comitati del settore, scuole universitarie e istituzioni in Svizzera e all’estero.