Ordinanza del DDPS
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Art. 7 Attività di regolamentazione
1 L’IMA ha il compito di definire le condizioni di carattere medico e psicologico per l’ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari. 2 Definisce le condizioni secondo il capoverso 1 in collaborazione con il comandante delle Forze aeree, con la brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree o con gli organi di selezione interessati. 3 Emana prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante dell’esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari. |