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Art. 11 Domanda di rimborso
(art. 24 cpv. 2 LImT) 1 Il contribuente deve presentare le domande di rimborso dell’imposta conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LImT alla Direzione generale delle dogane utilizzando il modulo ufficiale e rispettando i seguenti termini:
2 In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può concedere il rimborso anche agli intermediari. 3 Il richiedente deve comprovare la data e l’importo del versamento dell’imposta. Alla domanda va allegata la documentazione indicata dalla Direzione generale delle dogane. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a occorre inoltre presentare la prova dell’imposizione all’esportazione. 4 La Direzione generale delle dogane può esigere che il richiedente presenti l’attestazione di un’autorità doganale estera relativa all’imposizione all’importazione o in transito. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1751). 9 RS 631.0 |