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Art. 27 Vendita per corrispondenza
(art. 16 cpv. 4 LImT) 1 La vendita per corrispondenza a privati di tabacchi manufatti non imposti è vietata all’interno del territorio doganale. 2 Su richiesta, la Direzione generale delle dogane può autorizzare deroghe per i tabacchi manufatti diversi dalle sigarette e per il tabacco trinciato fine. Essa stabilisce le condizioni e gli oneri. |