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Art. 12 Domanda di condono
(art. 25 cpv. 2 LImT) 1 Le domande di condono dell’imposta devono essere presentate per scritto alla Direzione generale delle dogane. 2 La domanda di condono deve contenere la richiesta, la motivazione, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del contribuente. Vanno allegati i mezzi di prova. 3 Nei casi di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a LImT, la domanda di condono deve essere presentata entro 30 giorni dalla determinazione del danno. 4 Nei casi di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera b LImT, la domanda di condono deve essere presentata entro un anno dall’allestimento della decisione d’imposizione. In caso d’imposizione con obbligo di pagamento condizionato, il termine è di un anno dalla conclusione del regime doganale applicato. |