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Art. 33 Tassazione da parte delle commissioni regionali
(art. 28 cpv. 1 LImT) 1 Le commissioni regionali tassano il tabacco offerto e adatto per essere trasformato (partita di tabacco) sulla base dei prezzi dei produttori e della qualità. 2 Le commissioni regionali sono nominate dalla Federazione svizzera delle associazioni dei coltivatori di tabacco (SwissTabac) e dalla Società cooperativa per l’acquisto del tabacco (SOTA) d’intesa con la Direzione generale delle dogane. 3 Le commissioni regionali sono composte da due rappresentanti di SwissTabac e da due rappresentanti della SOTA. 4 SwissTabac e la SOTA designano a turno un presidente, scelto tra questi rappresentanti. 5 Se i membri delle commissioni non riescono ad accordarsi sulla tassazione, la decisione definitiva spetta al presidente. |