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Art. 35 Misure di controllo
(art. 28 cpv. 1 LImT) 1 Al termine dell’annata di raccolta, la SOTA deve trasmettere alla Direzione generale delle dogane un rapporto annuale sul fondo di finanziamento. Il rapporto annuale deve fornire le indicazioni seguenti:
2 Le organizzazioni dei coltivatori di tabacco e quelle dei fabbricanti di tabacchi manufatti contenenti tabacco indigeno nonché le imprese di fermentazione devono, in ogni momento, mettere a disposizione della Direzione generale delle dogane i libri contabili, i giustificativi e l’ulteriore documentazione, fornire informazioni complete e consentire l’accesso a tutti i locali che servono al ritiro, all’immagaz-zinamento o alla fermentazione del tabacco. |