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Art. 2 Tabacchi manufatti
(art. 1 cpv. 2 LImT) 1 Per «tabacchi manufatti» s’intendono i prodotti menzionati alle voci2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 e 2404.1100 della tariffa doganale.3 2 Per «sigari» s’intendono i sigari Avana, i sigari spuntati, i cigarillos, i sigari a penna, i Toscani e i Virginia, costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, con o senza sottofascia e con fascia esterna composta da foglie di tabacco naturale o omogeneizzato, a condizione che tali prodotti non siano considerati sigarette ai sensi del capoverso 3. 3 Per «sigarette» s’intendono:
4 Per «tabacco da fumo» s’intendono:
5 Per «tabacco trinciato fine» s’intende il tabacco da fumo contenente:
6 Per «tabacco trinciato fine» s’intende anche il tabacco per pipe ad acqua della voce di tariffa 2403.1100.4 2 RS 632.10, all. Giusta l’art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale e le sue mod. non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato su Internet all’indirizzo www.bazg.admin.ch Le mod. saranno parimenti riprese nella tariffa doganale, consultabile su Internet all’indirizzo www.tares.ch 3 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 12 dell’O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 445). 4 Introdotto dal n. I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1249). |
