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Art. 3 Prodotti di sostituzione
(art. 1 cpv. 2 LImT) 1 Per «prodotti di sostituzione» s’intendono i prodotti che non contengono tabacco, o ne contengono poco, ma che sono utilizzati come tabacco o tabacchi manufatti, anche se non devono essere accesi per il consumo. 2 Non sono considerati prodotti di sostituzione: 5 Abrogata dall’all. 4 n. II 3 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, con effetto dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491). 6 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1477). |
