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Art. 5 Dichiarazione di tabacchi manufatti
(art. 17 LImT) 1 Le persone che fabbricano tabacchi manufatti (fabbricanti) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane i prezzi al minuto di tutti i prodotti. 2 Ai fini del controllo del materiale consumato, esse dichiarano i pesi medi delle sigarette e dei sigari per 1000 pezzi immagazzinati in luogo asciutto. 3 Il peso medio:
4 Se il prezzo al minuto o il peso medio di un prodotto già dichiarato viene modificato, il fabbricante deve presentare una nuova dichiarazione prima che sorga il credito fiscale. 5 Se i tabacchi manufatti sono venduti esclusivamente all’estero, la Direzione generale delle dogane può esonerare il fabbricante dall’obbligo della dichiarazione dei prezzi al minuto. |
