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Art. 6 Determinazione dell’imposta
(art. 17 LImT) 1 Se dalle sigarette o dai sigari si ottengono diverse unità per il consumo, ognuna di queste unità è considerata singolarmente per il calcolo dell’imposta. 2 Se per la stessa marca e lo stesso allestimento di tabacchi manufatti sono previsti prezzi al minuto diversi, la Direzione generale delle dogane stabilisce l’imposta sulla scorta del prezzo più elevato. 3 La Direzione generale delle dogane può richiedere la presentazione di campioni. 4 Essa comunica per scritto ai contribuenti il codice del prodotto, il numero d’ordine e l’aliquota d’imposta che è stata stabilita. |
