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Art. 44 Acquisto anteriore indiretto
(art. 135 cpv. 2-4 LInFi) 1Se l'acquisto anteriore è avvenuto indirettamente ai sensi dell'articolo 32 in combinato disposto con l'articolo 11 lettera c, l'offerente deve pubblicare nel prospetto dell'offerta la quota del prezzo pagato corrispondente all'acquisto dei titoli di partecipazione della società mirata. 2La valutazione della quota deve essere esaminata da un organo di controllo. |