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Art. 50 Disposizione transitoria concernente la pubblicità delle partecipazioni
1Le dichiarazioni in materia di pubblicità delle partecipazioni effettuate secondo il diritto anteriore rimangono valide. I fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della LInFi e che devono essere dichiarati solo secondo tale legge e la presente ordinanza devono essere dichiarati entro il 31 marzo 2016. 2Le dichiarazioni relative a fatti che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere effettuate, facendone menzione all'atto della dichiarazione e della pubblicazione, entro il 31 marzo 2016 innanzitutto secondo il diritto anteriore. La dichiarazione secondo il nuovo diritto deve essere presentata entro il 31 marzo 2016 al competente organo per la pubblicità e alla società. 3Se, all'entrata in vigore della presente ordinanza, un organo per la pubblicità non dispone di un'apposita piattaforma elettronica, dovrà dotarsi di tale piattaforma e metterla in esercizio entro il 1° gennaio 2017. 4Fino alla messa in esercizio di una piattaforma elettronica per la pubblicazione di cui al capoverso 3, la società pubblica le dichiarazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e in almeno uno dei principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche. Per l'osservanza del termine di cui all'articolo 24 capoverso 2 fa stato il momento della trasmissione della dichiarazione ai media elettronici. La pubblicazione deve essere trasmessa simultaneamente anche al competente organo per la pubblicità. |