Ordinanza

del 3 dicembre 2015 (Stato 1° settembre 2018)


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Art. 9 Calcolo dei termini

(art. 123 cpv. 1 LIn­Fi)

1Se è com­pu­ta­to in gior­ni di bor­sa, il ter­mi­ne de­cor­re dal pri­mo gior­no di bor­sa suc­ces­si­vo all'even­to ini­zia­le.

2Se è com­pu­ta­to in set­ti­ma­ne, il ter­mi­ne sca­de il gior­no dell'ul­ti­ma set­ti­ma­na che, per il suo no­me, cor­ri­spon­de a quel­lo in cui si è ve­ri­fi­ca­to l'even­to ini­zia­le. Se non è un gior­no di bor­sa, il gior­no di bor­sa suc­ces­si­vo.

3Se è com­pu­ta­to in me­si, il ter­mi­ne sca­de il gior­no dell'ul­ti­mo me­se che, per il suo nu­me­ro, cor­ri­spon­de a quel­lo in cui si è ve­ri­fi­ca­to l'even­to ini­zia­le. In man­can­za di un gior­no cor­ri­spon­den­te, l'ul­ti­mo gior­no del me­se; se non è un gior­no di bor­sa, il ter­mi­ne sca­de il gior­no di bor­sa suc­ces­si­vo.

4So­no «gior­ni di bor­sa» i gior­ni in cui in Sviz­ze­ra la re­la­ti­va bor­sa è aper­ta al­la ne­go­zia­zio­ne in con­for­mi­tà al ca­len­da­rio di ne­go­zia­zio­ne.

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