Art. 1
1 Le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione7 registrano gli ordini e le transazioni che devono essere registrati ai sensi dell’articolo 74 OIsFi e dell’articolo 36 OInFi in un giornale, indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari o i derivati siano negoziati o meno in una sede di negoziazione. Il giornale può anche essere suddiviso in più giornali parziali. 8 2 Per quanto riguarda gli ordini ricevuti, nel giornale devono essere registrate:
3 Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati:
4 Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno all’obbligo di comunicazione secondo il capitolo 2, gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in forma standardizzata, cosicché possano essere fornite alla FINMA, se essa le richiede, informazioni complete e tempestive. 7 Poiché i partecipanti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico. 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |