Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 11Acquisto e alienazione indiretti
(art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi)
Sono considerati acquisto indiretto o alienazione indiretta di una partecipazione segnatamente:
a.
l’acquisto e l’alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell’avente economicamente diritto;
b.
l’acquisto e l’alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
c.
l’acquisto e l’alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.