Art. 13 Sorgere dell’obbligo di comunicazione
(art. 120 cpv. 1, 3 e 4, 123 cpv. 1 LInFi) 1 L’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi sorge non appena sia costituito il diritto all’acquisto o all’alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio), indipendentemente dall’esistenza di un vincolo relativo a tale diritto. L’intenzione di acquisto o alienazione non origina l’obbligo di comunicazione, a condizione che non comporti obblighi giuridici. 2 Il sorgere dell’obbligo di comunicazione al momento della costituzione del negozio obbligatorio di cui al capoverso 1 e la conseguente separazione di avente economicamente diritto ed esercizio di voto non determinano né per l’acquirente né per l’alienante un obbligo di comunicazione separato secondo l’articolo 120 capoverso 3 LInFi. 3 Se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia in seguito all’aumento, alla riduzione o alla ristrutturazione del capitale societario, per le società con sede in Svizzera l’obbligo di comunicazione sorge con la relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Per le società con sede all’estero, i cui titoli di partecipazione sono, interamente o parzialmente, quotati principalmente in Svizzera, l’obbligo di comunicazione sorge al momento della pubblicazione in conformità all’articolo 115 capoverso 3 OInFi. |