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Art. 14 Calcolo delle posizioni da dichiarare
(art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un valore soglia, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendentemente l’una dall’altra e dichiararle simultaneamente:
2 Per le società con sede in Svizzera, le posizioni da dichiarare devono essere calcolate in base al numero complessivo dei diritti di voto secondo l’iscrizione nel registro di commercio. Per le società con sede all’estero, ai fini del calcolo delle posizioni da dichiarare è determinante la pubblicazione secondo l’articolo 115 capoverso 3 OInFi. |
