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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 15Derivati su titoli di partecipazione
(art. 120 cpv. 1, 4 e 5, 123 cpv. 1 LInFi)
1 I derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione di società ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 LInFi.
2 Devono essere dichiarati:
a.
l’acquisto o l’alienazione di diritti di conversione e d’acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica;
b.
la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d’acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put) che prevedono o ammettono una consegna fisica; e
c.
derivati su titoli di partecipazione che prevedono o ammettono una liquidazione in contanti e altri contratti differenziali, come contracts for difference, financial futures.
3 I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo il capoverso 2 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei valori soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi.