Art. 16 Altri fatti da dichiarare
(art. 120 cpv. 1 e 4, 123 cpv. 1 LInFi) 1 Un obbligo di comunicazione sussiste in particolare anche se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi:
2 Qualsiasi modifica alle informazioni ai sensi dell’articolo 22 capoversi 1 lettere d ed e, 2 lettere c, d e f nonché 3 determina un nuovo obbligo di comunicazione. 20 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |