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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 17Prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe
(art. 120 cpv. 1, 123 cpv. 1 LInFi)
1 Le operazioni di prestito e le operazioni analoghe, quali l’alienazione di valori mobiliari accompagnata da un obbligo di riacquisto (operazioni di riporto) o le cessioni in garanzia con trapasso della proprietà devono essere dichiarate.
2 È soggetta all’obbligo di comunicazione unicamente la parte contraente che, nell’ambito di tali operazioni, detiene temporaneamente i valori mobiliari:
a.
nelle operazioni di prestito, il mutuatario;
b.
nel caso di operazioni con obbligo di riacquisto, l’acquirente;
c.
nel caso di cessioni di garanzia, il destinatario della garanzia.
3 Al termine della transazione, se si raggiunge oppure si scende al di sotto di un valore soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi la parte contraente che restituisce i valori mobiliari di cui al capoverso 2 è sottoposta a un nuovo obbligo di dichiarazione.
4 Le operazioni di prestito e le operazioni accompagnate da un obbligo di riacquisto non devono essere dichiarate, se sono eseguite in forma standardizzata mediante piattaforme di negoziazione allo scopo di gestire la liquidità.