Art. 19 Banche e società di intermediazione mobiliare
(art. 123 cpv. 2 LInFi) 1 Nel calcolo delle posizioni di acquisto (art. 14 cpv. 1 lett. a) e delle posizioni di vendita (art. 14 cpv. 1 lett. b), le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi hanno la facoltà di non considerare i titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che:27
2 Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l’intenzione di esercitare i diritti di voto per le relative quote o di influire altrimenti sulla gestione operativa dell’emittente28 e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento. 3 I titoli di partecipazione per portafogli collettivi interni secondo l’articolo 71 LSerFi devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dalla società di intermediazione mobiliare.29 27 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). 28 Poiché gli emittentisono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico. 29 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |