Art. 20 Procedura di offerta pubblica di acquisto
(art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 Dal momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare dell’offerta pubblica di acquisto o del prospetto concernente tale offerta (prospetto dell’offerta) fino alla scadenza del termine suppletivo, le seguenti persone sono soggette unicamente agli obblighi di comunicazione emanati dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 134 capoverso 5 LInFi:
2 I fatti da dichiarare che si sono verificati nel corso di una procedura di offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati alla scadenza del termine suppletivo in conformità alle disposizioni della presente ordinanza. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al riacquisto di titoli di partecipazione propri. 30 Poiché gli offerentisono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico. |