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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 20Procedura di offerta pubblica di acquisto
(art. 123 cpv. 1 LInFi)
1 Dal momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare dell’offerta pubblica di acquisto o del prospetto concernente tale offerta (prospetto dell’offerta) fino alla scadenza del termine suppletivo, le seguenti persone sono soggette unicamente agli obblighi di comunicazione emanati dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 134 capoverso 5 LInFi:
persone che operano d’intesa con l’offerente o come gruppo organizzato;
c.
persone secondo l’articolo 134 capoverso 1 LInFi, che detengono, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o meno, della società mirata o eventualmente di un’altra società, i cui titoli di partecipazione sono oggetto di scambio;
2 I fatti da dichiarare che si sono verificati nel corso di una procedura di offerta pubblica di acquisto devono essere comunicati alla scadenza del termine suppletivo in conformità alle disposizioni della presente ordinanza.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al riacquisto di titoli di partecipazione propri.
30 Poiché gli offerentisono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.