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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 21Decisione preliminare
(art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1 In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull’esistenza o sull’assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all’organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
2 L’organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.