Art. 22 Contenuto della dichiarazione
(art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni: - a.
- quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo 15 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del valore soglia del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto;
- b.
- fatti originanti l’obbligo di comunicazione, quali:
- 1.
- l’acquisto,
- 2.
- l’alienazione,
- 3.
- il trasferimento per il libero esercizio dei diritti di voto (art. 120 cpv. 3 LInFi),
- 4.
- l’esercizio o il mancato esercizio di derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo 15,
- 5.
- la modifica del capitale sociale,
- 6.
- il prestito di valori mobiliari e operazioni analoghe ai sensi dell’articolo 17,
- 7.
- la decisione di un tribunale o di un’autorità,
- 8.
- la motivazione di un’intesa comune,
- 9.
- la modifica nella composizione di un gruppo, oppure
- 10.
- la modifica delle indicazioni dichiarate;
- c.
- momento (data) in cui sorge l’obbligo di comunicazione;
- d.
- momento (data) del trasferimento dei titoli di partecipazione, se il trasferimento non coincide con il momento (data) in cui sorge l’obbligo di comunicazione;
- e.
- cognome, nome, luogo di domicilio o ragione sociale e sede dell’acquirente o dell’alienante.
2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni: - a.31
- nei casi di cui all’articolo 120 capoverso 3 LInFi:
- 1.
- la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,
- 2.
- se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li controlla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);
- b.
- nel caso di operazioni effettuate d’intesa o come gruppo organizzato secondo l’articolo 12, le indicazioni di cui all’articolo 121 LInFi e all’articolo 12 capoverso 3 della presente ordinanza;
- c.
- nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l’articolo 15 che hanno un numero di valore dei titoli (ISIN), tale numero;
- d.
- nel caso di derivati su titoli di partecipazione secondo l’articolo 15 che non hanno un ISIN, l’indicazione delle condizioni essenziali, quali:
- 1.
- l’identità dell’emittente,
- 2.
- il sottostante,
- 3.
- il rapporto di opzione,
- 4.
- il prezzo di esercizio,
- 5.
- il termine di esercizio,
- 6.
- le modalità di esercizio;
- e.32
- nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 18 capoverso 3, l’indicazione che i requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 5 sono soddisfatti;
- f.
- nel caso dei negozi giuridici di cui all’articolo 17:
- 1.
- la quota dei diritti di voto, la categoria e il numero dei titoli di partecipazione o dei derivati su titoli di partecipazione trasferiti ai sensi dell’articolo 15 e dei diritti di voto ad essi vincolati,
- 2.
- il genere di negozio giuridico,
- 3.
- la data prevista della restituzione oppure, qualora sia stato concesso un diritto di voto a tale scopo, se quest’ultimo spetta alla parte che soggiace all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 o alla controparte.
3 In caso di acquisto indiretto o alienazione indiretta (art. 11), la dichiarazione deve contenere le indicazioni complete sia sull’acquirente o l’alienante diretto sia sull’avente economicamente diritto. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della FINMA del 26 gen. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 547). 32 Correzione del 26 nov. 2021 (RU 2021 775).
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