Art. 24 Termini di dichiarazione
(art. 123 cpv. 1 LInFi) 1 La dichiarazione deve pervenire alla società e al competente organo per la pubblicità entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell’obbligo di comunicazione. L’organo per la pubblicità mette a disposizione gli appositi moduli. 2 In caso di acquisizione tramite successione, il termine secondo il capoverso 1 è di venti giorni di borsa. 3 La società deve pubblicare la dichiarazione entro due giorni di borsa dal ricevimento della dichiarazione. 4 In caso di operazioni in valori mobiliari propri, la società deve effettuare, entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell’obbligo di comunicazione, sia la dichiarazione al competente organo per la pubblicità sia la pubblicazione. |