Art. 25 Pubblicazione
(art. 123 cpv. 1, 124 LInFi) 1 La società pubblica la dichiarazione secondo l’articolo 22 sull’apposita piattaforma elettronica gestita dal competente organo per la pubblicità. Deve segnalare la pubblicazione precedente della stessa persona soggetta all’obbligo di comunicazione. 2 Qualora una società ometta una pubblicazione o effettui una pubblicazione erronea o incompleta, gli organi per la pubblicità possono immediatamente pubblicare le informazioni prescritte e imputare alla società i costi originati dalla misura sostitutiva. Possono rendere pubblici i motivi della misura sostitutiva. La società deve essere preventivamente informata. |