Art. 27 Organo per la pubblicità
(art. 123, 124 LInFi) 1 Le borse prevedono nella loro organizzazione un organo particolare (organo per la pubblicità) competente per la sorveglianza dell’obbligo di comunicazione e di pubblicazione. Tale organo tratta inoltre le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26). 2 Se l’istituzione di tale organo è sproporzionata, questo compito può essere trasferito a un’altra borsa; l’accordo di collaborazione dev’essere sottoposto alla FINMA per approvazione. 3 Gli organi per la pubblicità informano regolarmente il pubblico sulla loro prassi. Possono emanare comunicazioni e regolamenti e pubblicare, mediante i canali idonei, le informazioni necessarie all’adempimento del loro mandato legale. Le raccomandazioni devono essere pubblicate, in linea di principio, in forma anonimizzata. 4 Per i compiti da svolgere su incarico della FINMA e per la trattazione delle richieste, gli organi per la pubblicità possono chiedere un consono indennizzo. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione. |