Art. 28 Procedura
(art. 123, 124 LInFi) 1 Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L’esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all’articolo 22. 2 L’organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA. 3 L’organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d’affari. 4 La FINMA emana una decisione se:
5 Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa. 6 Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine. 7 Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l’organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l’organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti. |