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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 31Principio
(art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)
È soggetto all’obbligo di presentare un’offerta chiunque acquisti direttamente o indirettamente titoli di partecipazione superando in tal modo il valore soglia legale o statutario di cui all’articolo 135 capoverso 1 LInFi (valore soglia).