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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 35Oggetto dell’offerta obbligatoria
(art. 135 cpv. 1 e 4 LInFi)
1 L’offerta obbligatoria si estende a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società mirata.
2 L’offerta deve comprendere anche i nuovi titoli di partecipazione emessi mediante derivati su titoli di partecipazione, se i diritti corrispondenti sono esercitati prima della scadenza del termine suppletivo ai sensi dell’articolo 130 capoverso 2 LInFi.