Art. 36 Trasferimento all’acquirente dell’obbligo di presentare un’offerta
(art. 135 cpv. 4, 136 cpv. 2, 163 LInFi) Se il precedente avente diritto ai titoli di partecipazione era soggetto, conformemente alla disposizione transitoria dell’articolo 163 LInFi, all’obbligo di presentare un’offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione in caso di superamento del valore soglia del 50 per cento dei diritti di voto, quest’obbligo è trasferito all’acquirente di una partecipazione compresa tra il 33⅓ e il 50 per cento dei diritti di voto, se l’acquirente è esonerato secondo l’articolo 136 capoverso 2 LInFi dall’obbligo di presentare un’offerta. |