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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 40Deroghe di ordine generale
(art. 135 cpv. 4, 136 LInFi)
1 L’obbligo di presentare un’offerta decade se:
a.
il valore soglia è superato nell’ambito di un risanamento a seguito di una riduzione di capitale volta a compensare una perdita e del conseguente aumento di capitale;
banche o società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, in autonomia o sotto forma di sindacato, assumono a fermo, nell’ambito di un’emissione, titoli di partecipazione e si impegnano ad alienare nuovamente il numero di titoli di partecipazione che supera il valore soglia stabilito entro tre mesi a decorrere dal superamento, e l’alienazione avviene parimenti effettivamente entro questo termine.
2 La richiesta di deroga secondo il capoverso 1 o l’articolo 136 capoverso 2 LInFi deve essere dichiarata alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Quest’ultima avvia un procedimento amministrativo entro cinque giorni di borsa se ha motivo di presumere che le condizioni del capoverso 1 non siano adempiute.
3 In casi motivati, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, su richiesta, prorogare il termine di cui al capoverso 1 lettera b.
33 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).