Art. 42 Corso in borsa
(art. 135 cpv. 2–4 LInFi) 1 Il prezzo offerto per ogni categoria di titoli di partecipazione della società mirata deve corrispondere almeno al corso in borsa. 2 Il corso in borsa di cui all’articolo 135 capoverso 2 lettera a LInFi corrisponde al corso medio, calcolato in funzione della ponderazione dei volumi, delle transazioni in borsa degli ultimi 60 giorni di borsa prima della pubblicazione dell’offerta o dell’annuncio preliminare. 3 Il corso in borsa deve essere rettificato se durante questo periodo occorrono circostanze speciali, quali la ripartizione di dividendi o le transazioni di capitale, che lo influenzano considerevolmente. Un organo di controllo secondo l’articolo 128 capoverso 1 LInFi deve confermare in un rapporto l’adeguatezza delle rettifiche e indicare le basi del calcolo. 4 Se i titoli di partecipazione quotati non sono liquidi prima della pubblicazione dell’offerta o dell’annuncio preliminare, un organo di controllo deve effettuare una stima dell’azienda. Il rapporto descrive i metodi e le basi di valutazione e giustifica se e in quale misura si debba fare riferimento al corso in borsa o al valore dell’azienda nel fissare il prezzo minimo. |