Art. 43 Prezzo dell’acquisto anteriore
(art. 135 cpv. 2–4 LInFi) 1 Il prezzo dell’acquisto anteriore secondo l’articolo 135 capoverso 2 lettera b LInFi corrisponde al prezzo più elevato pagato dall’acquirente per titoli di partecipazione della società mirata nel corso degli ultimi dodici mesi prima della pubblicazione dell’offerta o dell’annuncio preliminare. 2 Il prezzo deve essere determinato separatamente per ogni categoria di titoli di partecipazione. La base per fissare il rapporto adeguato tra i prezzi di più categorie di titoli di partecipazione di cui all’articolo 135 capoverso 3 LInFi è il prezzo più elevato corrisposto per un titolo di partecipazione rispetto al valore nominale. 3 I titoli di partecipazione della società mirata acquistati mediante permuta di valori mobiliari in occasione dell’acquisto anteriore devono essere computati al valore rilevato al momento della permuta. 4 Se con l’acquisto anteriore l’acquirente o l’alienante ha fornito, oltre alle prestazioni principali, anche altre prestazioni importanti, quali la concessione di garanzie o prestazioni in natura, il prezzo relativo all’acquisto anteriore è aumentato o diminuito del valore di tali prestazioni. 5 Nel suo rapporto, l’organo di controllo (art. 128 LInFi) deve esaminare la valutazione dei titoli di partecipazione di cui al capoverso 3 e confermare l’adeguatezza dell’aumento o della diminuzione secondo il capoverso 4, esponendo il suo calcolo. |