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Art. 48
(art. 122, 123 cpv. 1 LInFi; art. 39 cpv. 1 LFINMA) 1 La FINMA, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, nonché gli organi responsabili per le autorizzazioni, la pubblicità e la sorveglianza delle borse si forniscono a vicenda – spontaneamente o su richiesta – tutte le informazioni e i documenti pertinenti e necessari a tali autorità e organi per adempiere i loro rispettivi compiti. In particolare, attuano un reciproco scambio di informazioni se hanno motivo di supporre l’esistenza di un’infrazione della legge su cui deve indagare l’autorità o l’organo competente. 2 Le autorità e gli organi interessati si attengono al segreto d’ufficio, professionale e d’affari e utilizzano le informazioni e i documenti pertinenti che hanno ricevuto esclusivamente per adempiere i compiti che spettano loro in virtù della legge. |
