Art. 5 Destinatario della dichiarazione
1 Le transazioni in valori mobiliari devono essere dichiarate alla sede di negoziazione nella quale il valore mobiliare è ammesso al commercio. 2 Se in Svizzera un valore mobiliare è ammesso al commercio in più sedi di negoziazione autorizzate dalla FINMA, le società di intermediazione mobiliare soggette all’obbligo di comunicazione possono scegliere la sede di negoziazione in cui adempiere l’obbligo di comunicazione. 3 Le transazioni in derivati ai sensi dell’articolo 75 capoverso 2 OIsFi e dell’articolo 37 capoverso 2 OInFi devono essere comunicate alla sede di negoziazione in cui il sottostante è ammesso al commercio. Se il derivato ha come sottostanti più valori mobiliari, in alternativa la dichiarazione dovrà essere effettuata a una delle sedi di negoziazione in cui uno dei sottostanti è ammesso al commercio.17 4 Nella loro organizzazione, le sedi di negoziazione prevedono un organo particolare (ufficio delle dichiarazioni) incaricato di ricevere ed elaborare le dichiarazioni. 5 L’ufficio delle dichiarazioni emana un regolamento. Può chiedere un consono indennizzo per i compiti che deve adempiere su incarico della FINMA. Le tariffe devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione. 17 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |