Art. 50b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2022 35
1 L’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere c ed e nella versione della modifica dell’8 dicembre 2022 deve essere adempiuto al più tardi 15 mesi dopo l’entrata in vigore. 2 Gli uffici delle dichiarazioni adeguano di conseguenza i loro regolamenti di cui all’articolo 5 capoverso 5 e le specifiche tecniche al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore e informano le persone soggette all’obbligo di dichiarazione in merito a tale adeguamento. 35 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA dell’8 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 845). |