1 Le categorie di derivati che sono compensate per il tramite di una controparte centrale sono riportate nell’allegato 1.
2 Per decidere se una categoria di derivati viene riportata nell’allegato 1, si considera se:
- a.
- le condizioni contrattuali includono una documentazione giuridica consueta per il settore che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;
- b.
- i processi operativi subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti;
- c.
- i margini o i requisiti finanziari della controparte centrale sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;
- d.
- le dimensioni e la profondità del mercato per il prodotto in questione sono stabili nel tempo;
- e.
- in caso di inadempienza di un partecipante di una controparte centrale, la dispersione sul mercato si mantiene sufficiente;
- f.
- il numero e il valore delle transazioni già concluse sono sufficientemente elevati;
- g.
- le informazioni necessarie per la determinazione del prezzo sono accessibili alle consuete condizioni di negoziazione;
- h.
- sussiste un elevato rischio sistemico che le controparti, in caso di forti interdipendenze reciproche, non siano in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento e di consegna stabiliti contrattualmente.