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Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)
del 3 dicembre 2015 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 6Principio
1 Le categorie di derivati che sono compensate per il tramite di una controparte centrale sono riportate nell’allegato 1.
2 Per decidere se una categoria di derivati viene riportata nell’allegato 1, si considera se:
a.
le condizioni contrattuali includono una documentazione giuridica consueta per il settore che stabilisce specifiche contrattuali di uso comune tra le parti;
b.
i processi operativi subiscono un trattamento automatizzato nella fase post-negoziazione e sono esposti agli eventi del ciclo di vita secondo modalità comuni e in base a un calendario ampiamente concordato dalle parti;
c.
i margini o i requisiti finanziari della controparte centrale sono proporzionati al rischio che l’obbligo di compensazione intende attenuare;
d.
le dimensioni e la profondità del mercato per il prodotto in questione sono stabili nel tempo;
e.
in caso di inadempienza di un partecipante di una controparte centrale, la dispersione sul mercato si mantiene sufficiente;
f.
il numero e il valore delle transazioni già concluse sono sufficientemente elevati;
g.
le informazioni necessarie per la determinazione del prezzo sono accessibili alle consuete condizioni di negoziazione;
h.
sussiste un elevato rischio sistemico che le controparti, in caso di forti interdipendenze reciproche, non siano in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento e di consegna stabiliti contrattualmente.