Art. 7 Definizione dei derivati OTC soggetti a compensazione
1 Con l’autorizzazione di una controparte centrale svizzera o il riconoscimento di una controparte centrale estera, la FINMA stabilisce quali derivati compensati per il tramite della controparte centrale sono soggetti all’obbligo di compensazione. Nello stabilire l’obbligo di compensazione, la FINMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 come pure degli standard internazionali. 2 La controparte centrale comunica alla FINMA le altre categorie di derivati eventualmente compensati successivamente alla sua autorizzazione o al suo riconoscimento. 3 Se richiesto, la controparte centrale dovrà fornire alla FINMA tutte le informazioni di cui essa necessita per stabilire le categorie di derivati soggette a compensazione. |